Istituto Comprensivo Statale "G. VERGA"
1.1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e l’esercizio della responsabilità individuale.
1.2 - La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori della democrazia e della convivenza pacifica e solidale.
1.3 - La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulle qualità delle relazioni improntate al rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e ruolo, al rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e religiosa.
Lo studente ha diritto:
2.1 - ad una formazione qualificata che promuova e valorizzi le potenzialità e l’identità di ciascuno;
2.2 - a un processo di orientamento verso la globale maturazione della sua personalità che gli consenta di inserirsi sempre più nel contesto sociale pervenendo a scelte responsabili;
2.3 - ad una valutazione trasparente volta ad attivare un processo d’autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento (individuando i suoi punti di forza e debolezza);
2.4 - alla tutela della propria privacy;
2.5 - ad essere informato delle decisioni e sulle norme di regolamento della vita della scuola.
2.6 - la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
2.6.a) un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio didattico educativo di qualità;
2.6.b) offerte formative articolate in discipline obbligatorie, attività opzionali o facoltative;
2.6.c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
2.6.d) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
2.6.e) servizi di sostegno e promozione del benessere personale e assistenza psicologica;
2.6.f) rispetto della vita culturale e religiosa degli studenti stranieri e realizzazione di attività interculturali.
3.1 - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3.2 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi, e ad evitare comportamenti violenti o intimidatori, sia di tipo verbale, sia fisico.
3.3 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti, i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.
3.4 - Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
3.5 - Gli studenti porteranno a scuola solo il materiale scolastico; l’uso del cellulare e di tutti i dispositivi tecnologici personali, è assolutamente vietato. A tal proposito, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, si fa riferimento al regolamento specifico.
3.6 - Gli studenti avranno cura di mantenere aggiornato e firmato il libretto delle Comunicazioni Scuola-Famiglia.
4.1 - Agli alunni che manchino ai doveri sopra elencati, anche al di fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari indicate nel Regolamento d’Istituto:
4.1 - a) avvertimento del Docente in classe con annotazione sul registro di classe;
4.1. b) ammonizione del Dirigente Scolastico;
4.1. c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
4.1. d) per quanto riguarda il comma 3 dei doveri, si richiederà il rimborso relativo al danno arrecato al patrimonio scolastico.
4.2 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
4.3 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4.4 - Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.
4.5 - Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4.6 - Allo studente, con l’assenso del genitore, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
4.7 - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
4.8 - L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo non superiore ai 15 giorni.
4.9 - Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
4.10 - L’ allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 9 di cui sopra.
4.11 - Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
4.12 - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Corrispondenza tra comportamenti scorretti e sanzioni disciplinari
COMPORTAMENTI SCORRETTI | SANZIONI DISCIPLINARI |
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A - Mancanze nella partecipazione alla vita della scuola |
Sanzioni applicabili per le mancanze di cui al punto A
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B - Mancanze Etico-sociali ( violazione della dignità e del rispetto della persona)
B.1 Utilizzazione di un linguaggio scurrile e/o volgare non adeguato all'ambiente scolastico; |
Sanzioni applicabili per le mancanze di cui al punto B
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C - Mancanze civili e sociali (Atti che violano l’incolumità della collettività ).
C.1 Aggressione fisica. |
Sanzioni applicabili per le mancanze di cui al punto C
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D - Danni materiali D.1. Danneggiamento o deturpamento volontario o per negligenza di: sussidi didattici, arredi, attrezzature, locali, oggetti o capi di abbigliamento dei compagni e/o del personale della scuola. D.2. Manomissione di registri e/o documenti scolastici. D.3. Appropriazione indebita di materiale scolastico e/o oggetti di proprietà altrui. |
Sanzioni applicabili per le mancanze di cui al punto D
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5.1 - Nella scuola secondaria di primo grado, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni, entro 15 gg dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
5.2 - L’organo di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. I componenti non potranno essere meno di quattro e tale organo in prima convocazione dovrà essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione solo con i membri partecipanti alla seduta.
5.3 - L’ulteriore fase impugnatoria sui reclami contro le violazioni dello statuto è di competenza del direttore dell’ufficio scolastico regionale. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale presieduto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale o suo delegato e composto da tre docenti e da tre genitori designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’organo di garanzia regionale dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’amministrazione. La normativa vigente fissa il termine perentorio di 30 gg entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine non abbia comunicato il parere, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dal parere.